Candidati privatisti Esami di Stato I Ciclo


Esame conclusivo Primo Ciclo

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione.

Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l’esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

Requisiti necessari per l’ammissione all’esame dei candidati privatisti, secondo le novità introdotte dalla Riforma.

Rispetto alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione- Istruzioni a carattere permanente), la nuova normativa introduce le seguenti novità:

  • Il termine ultimo per la richiesta di l’iscrizione all’esame di Stato al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, precedentemente fissato al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, viene anticipato al 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento
  • Sono ammessi all’esame i candidati privatisti che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame; la normativa precedente permetteva l’accesso all’esame ai candidati che avessero compiuto il tredicesimo anno di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame
  • Sono ammessi all’esame solo i candidati privatisti che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, ma non i candidati che nell’anno in cui si svolgono gli esami compiano ventitré anni di età”, come invece previsto dalla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012
  • Sono ammessi all’esame i candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato; la precedente normativa non faceva alcun riferimento alle prove INVALSI

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti:

  • I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio;
  • I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento;
  • I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato.

Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni:

  • I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4);
  • 6. L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5 (art. 3, comma 6).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I candidati privatisti avranno diritto a sostenere l’esame di stato del primo ciclo previa domanda di iscrizione per essi formulata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. La predetta richiesta deve essere corredata da:

  • dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno;
  • elementi essenziali del suo curricolo scolastico;
  • dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Per i candidati privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.