Accesso Civico e Modulistica

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione dei atti da parte dell'amministrazione pubblica.

Cos'è

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione, un dato o un documento che essa era obbligata a rendere noto sul proprio sito internet. L’istanza è gratuita e non va motivata.

Come si accede al servizio

Il diritto di Accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.

I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

Accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

D.S. Prof. Andrea Giacobbe
Via D.Bellucci, 4 16124 Genova
gevc010002@pec.istruzione.it
Tel. 0102512421

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.S.G.A. Daniela Cannizzaro
Via D.Bellucci, 4 16124 Genova
gevc010002@pec.istruzione.it
Tel. 0102512421

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

DIRIGENTE AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA
Dott. Loris Azhar Perotti
uspge@postacert.istruzione.it
01083311

Modelli ISTANZE DI ACCESSO

ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/90 Art. 22 e ss. diritto soggettivo o interesse legittimo)                                                                   

ACCESSO CIVICO (Art. 5 D.L.vo n. 33/2013 modificato Art. 6 D.L.vo n. 97/2016 Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)                                                        

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Art. 5 comma 2 del D. L.vo n.33/2013 modificato Art. 6 D.L.vo n. 97/2016 generalità degli Atti)           



                                                          

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Convitto Nazionale Cristoforo Colombo

Scuole sec. I grado Don Milani e Colombo

Cosa serve

L’istanza di accesso agli atti prevista dall’art. 22 e ss. della L. 241/90 consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi sono interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

per “contro-interessati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso agli atti è gratuita, deve essere motivata occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Daniela Cannizzaro:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Onnicomprensivo annesso Convitto Naz. “C.Colombo”, Responsabile del procedimento, Via Dino Bellucci 4, 16124 Genova
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: gevc010002@istruzione.it

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Istituto Onnicomprensivo – Convitto Naz. Colombo tramite, Dirigente Scolastico, Prof. Paolo Coritigiani:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Onnicomprensivo annesso Convitto Naz. “C.Colombo”, Responsabile della trasparenza, Via Dino Bellucci 4, 16124 Genova
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: gevc010002@istruzione.it
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico:

L’oggetto dell’accesso civico nell’Istituto Onnicomprensivo al Convitto Nazionale Colombo

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Istituto Omnicomprensivo annesso al Convitto Nazionale Colombo, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Università, Enti di Ricerca e Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome di cui all’art. 2 del D.Lgs 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.

Il Procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, pubblica i dati e delle informazioni oggetto della richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall’art. .2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili

Il Responsabile della trasparenza è il Dirigente Scolastico

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il DIRIGENTE -AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA, Dott. Loris Azhar Perotti, uspge@postacert.istruzione.it

FOIA (Freedom of Information Act)

Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata al Responsabile del procedimento, Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Daniela Cannizzaro.

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Istituto Onnicomprensivo annesso Convitto Naz. “C.Colombo”, Responsabile del procedimento, Via Dino Bellucci 4, 16124 Genova
  • posta elettronica all’indirizzo e-mail: gevc010002@istruzione.it

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico:

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nell’Istituto Onnicomprensivo annesso al Convitto Naz. C. Colombo

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

Il Procedimento

L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali contro-interessati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ufficio Regionale per la Liguria che decide con provvedimento motivato

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

I Responsabili

il Responsabile del procedimento, Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi,

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ufficio Regionale per la Liguria


Dettaglio per i vari tipi di accesso.pdf

Tempi e scadenze

Compilazione Accesso civico.

Contatti

Tel: 0102512421

Email: gevc010002@istruzione.itLink per inviare una mail

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su questo servizio contattare la segreteria.

A cosa serve

L’accesso civico, è il diritto per chiunque di richiedere la divulgazione degli atti da parte dell’amministrazione pubblica.

Descrizione breve

L’accesso civico è lo strumento che consente a tutti i cittadini di chiedere alla Pubblica amministrazione (un ministero, la regione, l’Agenzia delle entrate e così via) di pubblicare un’informazione.

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