Contributo volontario

Contributo volontario e sua detrazione/deduzione dalla dichiarazione dei redditi

La Scuole anesse al “Convitto Nazionale Cristoforo Colombo” di Genova hanno verificato la possibilità di recupero, se pure parziale, attraverso la dichiarazione dei redditi, dei contributi volontari che le famiglie volessero versare all'istituto, sostenendo in modo molto significativo le attività realizzate per gli studenti. 

L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato ora integrato e meglio specificato dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – suppl. ord. N. 91, che documenta la possibilità, per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre*) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato come: "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA SCOLASTICA", a favore delle Scuole annesse al “Convitto Nazionale Cristoforo Colombo” di Genova.

Questi i punti rilevanti della normativa:

1. Il meccanismo è quello – per le persone fisiche e per gli enti non commerciali – della detrazione (19% degli oneri sostenuti);

2. Per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui;

3. Le erogazioni, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di un intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che rimangono in possesso del   benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario;

4. Le donazioni sono vincolate. Per ottenere la detrazione / deduzione è necessario specificare che viene erogata per uno o più dei seguenti fini, da riportare nella causale:

    i. all'innovazione tecnologica;

    ii. all'edilizia scolastica;

    iii. all'ampliamento dell'offerta formativa.

La scuola, dopo aver acquisito dagli alunni la matrice di versamento del contributo sul c/c postale della scuola allegata al modulo di conferma iscrizione, rilascerà ad ognuno una dichiarazione attestante la seguente indicazione: 

"EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA SCOLASTICA, A FAVORE DELLE SCUOLE ANNESSE AL “CONVITTO NAZIONALE CRISTOFORO COLOMBO" DI GENOVA – L. 40/2007 ART. 13". 

Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione / deduzione della erogazione in occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi l'anno successivo.

Analogamente a quanto proposto per l'erogazione relativa alle iscrizioni d'inizio anno, si può procedere per le erogazioni relative all'ampliamento dell'offerta formativa, rappresentate da cifre più o meno consistenti, a favore dei corsi integrativi (ad esempio Attività teatrali, sportive, ecc...) che si effettuano nel corso dell'anno scolastico, tenendo sempre la ricevuta e riportando sul retro del bollettino la dicitura della causale.

Ringraziando per l'apporto che le famiglie daranno con le loro erogazioni, confidiamo di potere realizzare buona parte dei progetti facenti parte del Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto Scolastico.

 

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Da "L'agenzia delle entrate: erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (L. 40/07, ART. 13, Commi 3–8)"

A partire dal 2007 sono detraibili dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.

Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

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Per deduzione fiscale si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo per determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Diversamente dalla deduzione fiscale che viene sottratta dalla base imponibile, la detrazione fiscale viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta effettivamente dovuta.

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